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Dispersione e affidamento delle ceneri nel Lazio

Nel Lazio dispersione e affidamento delle ceneri sono disciplinati da un articolo di una legge finanziaria regionale. Vediamo cosa prevede, dove la dispersione è vietata e chi decide il luogo quando il defunto non l'ha indicato.

Nel Lazio la disciplina di dispersione e affidamento delle ceneri si trova in un posto che sorprende chi la cerca: dentro una legge finanziaria regionale. È l’articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, intitolato Norme in materia di dispersione e affidamento delle ceneri (l’articolo 192 della stessa legge completa il quadro).

L’origine finanziaria della norma non ne riduce il valore: è la disciplina di settore vigente nella regione, che recepisce i principi della legge nazionale 130/2001.

Dove la dispersione è vietata, e dove è ammessa

Il punto centrale dell’articolo 162 è il perimetro delle aree.

Il divieto. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

🔴 Qui si annida un errore ricorrente, anche negli uffici: il numero 285 compare in due norme diverse. Il d.lgs. 285/1992 è il Codice della Strada, ed è quello che definisce cosa sia un «centro abitato»; il DPR 285/1990 è il regolamento di polizia mortuaria. Vengono scambiate di continuo, e la confusione porta a cercare la definizione nel testo sbagliato.

Ciò che è ammesso. La dispersione è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Per il resto valgono i principi nazionali: la dispersione deve corrispondere alla volontà del defunto e va autorizzata dal comune.

Chi sceglie il luogo

L’articolo 162 risolve un caso pratico frequente: il defunto ha voluto la dispersione ma non ha detto dove.

In quel caso il luogo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; se i parenti dello stesso grado sono più di uno, decide la maggioranza assoluta.

È una regola utile da conoscere prima, perché evita che la richiesta si blocchi allo sportello quando i familiari non sono d’accordo.

L’affidamento dell’urna

Accanto alla dispersione, la norma regionale disciplina l’affidamento: l’urna, sigillata e con i dati anagrafici del defunto, viene consegnata a chi il defunto ha indicato. Chi la riceve sottoscrive un documento con la destinazione finale delle ceneri, che resta agli atti del comune e dell’impianto di cremazione e accompagna gli eventuali trasporti successivi. L’affidamento può essere rifiutato o rinunciato: in quel caso le ceneri tornano al cimitero.

Il quadro nazionale dopo la riforma del 2025

Dal 18 dicembre 2025 è in vigore la legge 2 dicembre 2025, n. 182 (GU n. 281 del 3 dicembre 2025), che con gli articoli 36 e 37 ha modificato la legge 130/2001. Per chi organizza una cremazione nel Lazio cambia soprattutto questo:

Il confronto con le altre regioni è nella guida su dispersione e affidamento regione per regione.

Case funerarie e sale del commiato: la novità regionale

Su un fronte diverso, il Lazio si è mosso di recente. La legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (articolo 13, commi da 77 a 84) e il regolamento regionale 21 novembre 2025, n. 21 disciplinano la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato, con i relativi requisiti strutturali e igienico-sanitari.

Non riguardano la destinazione delle ceneri, ma toccano il luogo in cui si svolge la veglia: se stai valutando dove tenerla, vedi le case funerarie e la guida su camera ardente e casa funeraria.

Come si procede

  1. Accertare la volontà del defunto sulla cremazione e sulla dispersione.
  2. Incaricare un’impresa funebre: la scelta è libera. Puoi confrontare le onoranze funebri a Roma o quelle del tuo comune nell’elenco delle onoranze funebri.
  3. Ottenere l’autorizzazione dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
  4. Verificare l’area con il comune: fuori dai centri abitati e, per mare, laghi e fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti.
  5. Conservare la dichiarazione firmata alla consegna dell’urna.

Tutte le strutture funerarie della regione sono nel Lazio; per Roma trovi anche i necrologi e le strutture della provincia di Roma.

Le informazioni hanno valore orientativo e non sostituiscono il parere degli uffici competenti. Verifica sempre con il comune e con l’impresa funebre le regole aggiornate del tuo territorio.

Domande frequenti

Qual è la legge di riferimento nel Lazio?
L'articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, intitolato "Norme in materia di dispersione e affidamento delle ceneri". È inserito nella legge finanziaria regionale per il 2006, ma ha valore normativo pieno.
Dove è vietata la dispersione delle ceneri nel Lazio?
Nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). È ammessa invece in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Chi sceglie il luogo se il defunto non l'ha indicato?
Il coniuge o il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; se ci sono più parenti dello stesso grado, decide la maggioranza assoluta.
Posso disperdere le ceneri nel lago di Bracciano o nel Tevere?
La legge regionale ammette la dispersione in mare, laghi e fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti, ma l'area concreta va verificata con il comune competente e, per il mare, con l'autorità marittima.
Nel Lazio è cambiato qualcosa di recente?
Sì, su un fronte diverso: la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 e il regolamento regionale 21 novembre 2025, n. 21 hanno disciplinato case funerarie e sale del commiato. Non toccano dispersione e affidamento, che restano regolati dall'art. 162.

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